affrancamento di plusvalenze di terreni edificabili e agricoli


 

Not. Gaetano Petrelli

 

L’articolo 7 della legge finanziaria 2002 consente di affrancare – a partire dal 1° gennaio 2002 – le plusvalenze, previste all’art. 81, comma 1, lettere a) e b),  relative a terreni edificabili o agricoli:

- conseguenti a lottizzazione;

- conseguenti a rivendita nel quinquennio;

- conseguenti a rivendita di terreni edificabili.

Nessun affrancamento e’ previsto quindi per le plusvalenze da cessione di fabbricati nel quinquennio.

Presupposti e condizioni dell’affrancamento:

1) - i terreni devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2002;

2) - deve essere effettuata una perizia giurata attestante il valore del terreno al 1° gennaio 2002, da asseverarsi entro il 30 settembre 2002;

3) – deve essere versata entro il 30 settembre 2002 un’imposta sostitutiva, pari al 4% del suddetto valore di perizia;

4) – il valore minimo da dichiararsi nell’atto di alienazione a titolo oneroso, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, non puo’ essere inferiore al valore di perizia.